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SPECIFICHE ATTUATIVE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DI VERSAMENTO, RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE

Allegato A alle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”

Versione 1.3.1 - gennaio 2018

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 4.1, in coerenza con gli articoli 15 e 20 del D. lgs n. 11/2010, per le operazioni di pagamento disposte attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC di cui alle “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC” (allegato B alle Linee guida), il PSP del pagatore ha facoltà di effettuare il riversamento delle somme incassate in modalità cumulativa per Ente Creditore beneficiario.

Il relativo accredito (SCT) deve riportare nel dato “Unstructured Remittance Information” (attributo AT-05, cfr. SEPA Credit Transfert Scheme Rulebook) le seguenti informazioni, articolate secondo la già utilizzata strutturazione raccomandata dalla EACT:

/PUR/<purpose>/URI/< identificativoFlusso >

Dove:

/PUR/” e “/URI/” sono costanti (tag) definite dallo standard EACT, <purpose> rappresenta la codifica dello ‘scopo’ (PURpose) del SCT, e deve riportare il valore prefissato LGPE-RIVERSAMENTO

< idFlusso > specifica il dato relativo all’informazione identificativoFlusso presente nel flusso di rendicontazione descritto nel successivo capitolo 7.

Qualora, al momento della predisposizione del flusso di rendicontazione, il prestatore di servizi di pagamento non disponga del TRN (attributo AT-43 Originator Bank’s reference number) del SEPA Credit Transfer relativo al flusso di cui sopra, dovrà indicare nel dato “EndToEndId” (attributo AT-41 Originator’s Reference), lo stesso identico valore che è stato in precedenza indicato nel dato identificativoUnivocoRiscossione del flusso di rendicontazione (vedi Tabella 4 a pagina 23).

Per quanto riguarda le modalità di gestione del rifiuto del SCT (messaggio di REJECT) da parte della banca dell’Ente Creditore, si faccia riferimento al § 4.3.

Per quanto riguarda il riversamento relativo ai pagamenti riguardanti la Marca da bollo digitale, per i quali non è necessario effettuare alcun riversamento, si rimanda a quanto indicato al § 5.1.